Caso malagò in figc pantouflage non esiste: cosa sappiamo e perché
La possibilità che Giovanni Malagò possa non risultare eleggibile alla guida della Figc ha acceso un dibattito nelle ultime ore. Al tema si è dedicato l’avvocato Sergio Santoro, esperto di diritto sportivo e già presidente dell’Anac, chiamato a chiarire l’eventuale applicazione della normativa sul pantouflage.
Le valutazioni ruotano attorno alla compatibilità tra la carica ricoperta in precedenza e l’incarico successivo, con particolare riferimento alle condizioni che renderebbero operativo un divieto post-cessazione. Santoro ha ricostruito il quadro di riferimento e ha spiegato perché, secondo la sua interpretazione, non emergono i presupposti necessari.
pantouflage e ineleggibilità: il riferimento normativo centrale
Secondo l’avvocato Santoro, la norma principale da considerare è l’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla L. n. 190/2012, nota come Legge Severino. La disposizione stabilisce che:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.
pantouflage: i due presupposti che devono coesistere
Il divieto richiede due condizioni cumulative. La prima è di carattere soggettivo, cioè l’equiparazione della posizione del presidente del Coni alla categoria di “dipendente” dell’ente pubblico di riferimento. La seconda è di carattere oggettivo, legata all’identificazione della Figc come “soggetto privato destinatario” dell’attività svolta dal Coni.
pantouflage applicabile solo se entrambi i presupposti risultano presenti
La lettura proposta da Santoro sostiene che, nel caso in esame, i due presupposti risultano insussistenti. L’argomentazione si concentra su come si collocano la natura delle cariche e il ruolo istituzionale dell’ente sportivo coinvolto.
malagò e pantouflage: perché il presupposto soggettivo viene escluso
Nel ragionamento dell’avvocato Santoro, il nodo principale riguarda la qualifica della figura del presidente del Coni rispetto alla norma che parla espressamente di dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La carica, secondo l’impostazione indicata, non nasce da un rapporto di lavoro subordinato, ma viene attribuita tramite elezione da parte del Consiglio Nazionale.
In questa prospettiva, anche la successiva Presidenza della Figc viene descritta come una funzione scelta in assemblea elettiva. Ne consegue che, sempre secondo Santoro, la corrispondenza richiesta dalla norma tra la posizione ricoperta e la categoria di dipendente non si realizza.
figc come soggetto privato: perché il presupposto oggettivo non risulta integrato
Ulteriore passaggio riguarda il carattere della Figc. Pur essendo indicata formalmente come associazione di diritto privato, Santoro afferma che non possa essere trattata come un semplice “soggetto privato” esterno rispetto all’attività del Coni.
rapporto coni-figc non assimilabile al modello vigilanza-impresa
La Figc viene inquadrata come componente strutturale e fondamentale dell’ordinamento sportivo nazionale, con il Coni indicato come vertice. Per questo motivo, il rapporto tra Coni e Figc non sarebbe riconducibile allo schema tipico di un’autorità di vigilanza rispetto a un’impresa operante sul mercato.
la ratio del pantouflage e l’assenza del rischio indicato
La ratio richiamata da Santoro è evitare che un funzionario possa “vendere” la propria influenza a un ente esterno che in precedenza abbia regolato o con cui abbia negoziato. Nel passaggio da presidente del Coni a presidente della Figc, secondo l’avvocato, tale scenario non sarebbe presente, poiché il trasferimento si collocherebbe nell’ambito della struttura dell’ordinamento sportivo e non nel modello di contrattazione con un soggetto completamente estraneo.
conclusione sull’eleggibilità: malagò non correrebbe rischi
Al termine della ricostruzione, Santoro dichiara la propria convinzione sulla compatibilità tra la futura carica e le disposizioni vigenti. L’interpretazione sostenuta è che Giovanni Malagò possa legittimamente rivestire l’incarico di presidente della Figc e che la sua elezione non contrasti con la normativa indicata.
Soggetti nominati
- Giovanni Malagò
- Sergio Santoro
